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Invalidi psichici, non vale la legge sui contratti a
termine
Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Scaduto il
contratto a termine, la persona invalida chiedeva al
giudice di dichiarare l’instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda ha vinto
il ricorso: non si applica la legge 368 del 2001. La
Corte di Cassazione ha stabilito che nel contratto a
termine per l’assunzione di un invalido psichico non
si applicano le disposizioni limitative previste
dalla legge n. 368 del 2001, stante la specialità
del rapporto, istituito in base alla legge n. 68 del
1999 (Cass. 31 maggio 2010, n. 13285). Nel mese di
febbraio del 2002 una società assumeva a tempo
determinato un lavoratore con disagio mentale nel
quadro di una convenzione con la pubblica
amministrazione. Scaduto il contratto, la persona
invalida chiedeva al giudice del lavoro di
dichiarare l’instaurazione di un rapporto a tempo
indeterminato, in quanto nella lettera di assunzione
non erano state indicate le specifiche ragioni
dell’apposizione del termine, in violazione
dell’articolo 1 del dlgs n. 368 del 2001 sui
contratti a tempo determinato. Il tribunale
rigettava la domanda, ma la decisione veniva
integralmente riformata dalla Corte d’appello, che
dichiarava l’instaurazione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato tra le parti. L’azienda
proponeva per tutta risposta ricorso per Cassazione.
Chiamata in causa, la Suprema Corte accoglieva la
domanda. Nel caso di assunzione a tempo determinato
di un disabile psichico sulla base di specifica
convenzione stipulata con la pubblica
amministrazione, affermava la Cassazione, non è
richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo che giustificano
l’apposizione del termine. La nuova disciplina sul
collocamento degi invalidi, di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, si propone l’obiettivo
dell’inserimento e dell’integrazione dei disabili
nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno
e di collocamento mirato. Tale finalità è perseguita
attraverso una serie di strumenti, che vanno
dall’obbligo di assunzione nell’ambito di definite
quote di riserva alla predisposizione nei confronti
dei datori di lavoro di forme di incentivazione di
tali assunzioni. Non solo. Tra gli strumenti
deputati al perseguimento delle finalità indicate vi
è anche la stipulazione di convenzioni tra datore di
lavoro e uffici pubblici competenti, contenenti un
programma volto al conseguimento degli obbiettivi
occupazionali cui la disciplina di legge è mirata,
attraverso la previsione di assunzioni che una
società si impegna a effettuare, in particolare nei
riguardi dei soggetti affetti da particolari
inabilità. Tra le possibili modalità di assunzione
vi è tra l’altro l’assunzione con contratto di
lavoro a termine. Una tale normativa, secondo la
Corte di Cassazione, è qualificabile come speciale e
quindi prevalente, rispetto a quella generale
relativa alla costituzione di un normale rapporto di
lavoro. Deve pertanto ritenersi che anche la stipula
del contratto a termine costituisca un’ipotesi
speciale rispetto a quelle generali in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato. In tale
contesto, la possibile previsione nella convenzione
della stipulazione di un contratto di lavoro a
termine, assolve alla funzione di individuazione
della forma di assunzione più adatta, in un
determinato momento al tipo di inabilità e di
disagio dell’invalido, nonché di promuovere presso
il datore di lavoro l’assunzione di personale
invalido anche con particolari problemi
d’inserimento lavorativo. Non è quindi in linea con
il perseguimento di tali finalità ritenere
applicabile all’assunzione di un disabile, che
avvenga secondo l’articolo 11 della legge n.68/99,
la disciplina generale delle causali giustificative
del contratto a tempo determinato.
Inps: al via la convenzione per le detrazioni dei
pensionati
L’accordo stipulato con i Caf e i professionisti
abilitati alla trasmissione ha validità per il
biennio 2010 – 2011. Partono le convenzioni dell’Inps
con Caf e professionisti abilitati alla trasmissione
delle dichiarazioni dei pensionati per
l’attribuzione delle detrazioni d’imposta previste
per familiari a carico e tipologia di reddito
(articoli 12 e 13 del Tuir). A stabilirlo, per il
biennio 2010 - 2011, la circolare n. 90 del 6 luglio
emessa dall’Inps, con cui vengono fissate le
modalità di raccolta e trasmissione delle
dichiarazioni. I sostituti d’imposta hanno l’obbligo
di acquisire annualmente, o nel momento in cui si
determina una variazione della situazione
preesistente, la dichiarazione, resa dal pensionato,
relativa alle detrazioni d’imposta e di provvedere
alla trasmissione all’Istituto di previdenza. Le
detrazioni, infatti, vengono riconosciute se chi ne
ha diritto dichiara ogni anno, in un apposito
modulo, la persistenza delle condizioni di
spettanza, il codice fiscale di coloro per i quali
si usufruisce delle detrazioni e l’impegno a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La circolare dà indicazioni su come e con quali
associazioni professionali sia possibile attivare le
convenzioni sia a livello centrale sia, per le
direzioni provinciali e sub provinciali, da parte
dei direttori di sede. A livello centrale, le
associazioni riconosciute per questa attività sono
il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro,
l’Istituto nazionale dei revisori contabili e
l’Associazione nazionale dei commercialisti e, per i
consulenti tributari, l’Ancit, l’Ancot l’Int e la
Lapet.
I singoli professionisti, appartenenti a queste
associazioni e in possesso dei necessari requisiti,
che vogliono inserire il proprio nominativo nelle
liste dei soggetti abilitati alla trasmissione delle
dichiarazioni, potranno stipulare singole
convenzioni presso le sedi Inps territorialmente
competenti. Sono richiesti i seguenti requisiti:
abilitazione alla certificazione del reddito
iscrizione al registro delle chiavi pubbliche degli
utenti del “fisco telematico” presso il sito
dell’Agenzia delle Entrate
possesso del certificato digitale valido rilasciato
dalle Entrate tramite il canale “Entratel”.
Il certificato digitale che il professionista
dichiara, in sede di stipula della convenzione, di
possedere è l’unico che garantirà l’autenticazione
per l’accesso al sistema di trasmissione; chi attiva
l’accordo, ha l’obbligo di verificarne la validità.
Nel caso di studi associati di professionisti, la
convenzione va avviata dal rappresentante dello
studio con il proprio certificato “Entratel e i
professionisti associati possono richiedere
l’aggiunta delle autorizzazioni alla convenzione
presentando i propri certificati “Entratel”. Al
termine della procedura verrà data copia della
convenzione sottoscritta al professionista
interessato che da quel momento collegandosi sul
sito dell’Inps alla sezione, “Servizi online”→“Per
tipologia di utente”→”Servizi in
convenzione”→”Accesso ai servizi in convenzione”,
potrà procedere alla scarico e all’istallazione del
programma che permette la trasmissione delle
dichiarazioni. L’Inps, infine, ricorda che il
professionista firmatario dovrà applicare una marca
da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate
dell’originale della convenzione, che verrà
custodito presso la struttura dell’istituto di
previdenza.
Certificati di malattia on line
Se n'è discusso tanto, adesso è un obbligo
normativo: i certificati medici di malattia per i
lavoratori del settore privato vanno inviati
telematicamente all'Inps, così come già avviene per
i lavoratori pubblici da qualche mese a questa
parte. Le specifiche dell'orientamento di cui
all'oggetto sono state fornite dall'Inps che, con la
circolare n°60 del 16 aprile 2010, ha appunto
comunicato la novità qui discussa, ovvero che dallo
scorso 3 aprile i medici dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale o in regime di convenzione sono
tenuti a trasmettere via internet, per il tramite
del SAC, i certificati.
Ecco, di seguito, ciò che la nuova normativa
prevede: i medici certificatori devono
adesso acquisire ed inviare i certificati al sistema
di accoglienza centrale (SAC) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il quale provvede ad
inoltrarli all’Inps: tali certificati possono essere
annullati entro il giorno successivo alla data
di rilascio, nonchè rettificare la data di fine
prognosi entro il termine della stessa, sempre
utilizzando i servizi erogati dal SAC; dopo aver
effettuato l'invio all'Inps, il SAC restituisce al
medico coinvolto un numero identificativo, da
utilizzare per la stampa del certificato e
dell'attestato da consegnare, entrambi, al
lavoratore; l’Inps, sulla base delle informazioni
presenti all'interno della propria banca dati e dei
servizi forniti dall’Inpdap, individua il datore di
lavoro dell'intestatario del certificato di
malattia: da questo deriva che tramite i servizi web
Inps i datori di lavoro possono consultare e
stampare gli attestati; mediante il portale Inps i
lavoratori, a loro volta, possono consultare i
certificati; il lavoratore avente diritto
all'indennità di malattia a carico dell'Inps non è
piu tenuto a trasmettere all'Istituto il
certificato. E' comunque previsto un periodo di
transizione, dalla durata di tre mesi, durante i
quali i medici potranno continuare a rilasciare i
certificati di cui sopra in forma cartacea.
VALE PIU' A LUNGO LA TESSERA SANITARIA
Per effetto di un decreto del ministero
dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio
scorso, le tessere sanitarie rilasciate da ora in
poi resteranno valide 6 anni, con un anno di vita in
più rispetto a quelle emesse finora. La tessera,
nazionale o regionale, la cui scadenza è riportata
sia sul fronte sia sul retro, sarà automaticamente
rimessa prima del termine di validità, senza che il
cittadino ne debba fare richiesta. Indipendentemente
dalla scadenza,una nuova tessera sanitaria sarà
inviata al cittadino in di variazione dei dati
anagrafici o in seguito a una richiesta di duplicato
(per smarrimento, furto o deterioramento) presentata
alla propria ASL o a un ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.
BOX E CANTINE UNA TANTUM TASSE DI REGISTRO E
CATASTALI
Risolta positivamente una questione controversa in merito alla
tassazione dei trasferimenti di abitazioni soggetti
ad Iva e comprendenti più pertinenze, che dava luogo
a comportamenti difformi degli uffici. Alcuni di
questi, infatti, erano soliti applicare altrettante
imposte di registro, ipotecaria e catastale per
ciascuna pertinenza, dando luogo ad un contenzioso
nel quale l'amministrazione risultava spesso
perdente. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate,
gli atti soggetti ad iva che comportano la cessione
di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze
come garage, box, posti macchina e le imposte di
registro ipotecaria e catastale si devono applicare
una sola volta e in misura fissa indipendentemente
dal numero di immobili pertinenziali trasferiti e
dalla diversa aliquota iva applicabile a ciascuno di
questi. L'agevolazione è valida, naturalmente, a
patto che acquirente e venditore siano sempre gli
stessi. In particolare, per quanto riguarda
l'imposta di registro il tributo deve trovare
applicazione una tantum nella misura fissa di 168
euro per il trasferimento dell'abitazione principale
e delle relative pertinenze da parte dell'impresa.
E' il caso, ad esempio, della vendita dello stesso
acquirente di una casa con due box. Il discorsosi
ripropone negli stessi termini anche per le imposte
ipotecaria e catastale, applicabili ciascuna una
sola volta. Seguendo queste indicazioni, gli uffici
delle Entrate dovranno riesaminare le controversie
in corso, abbandonando la pretesa tributaria nei
casi previsti.
I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AGEVOLAZIONI ANCORA PER
UN ANNO
Introdotta per la prima volta nel 1998 e successivamente
prorogata nel tempo (il precedente slittamento, fino
al 2008, era arrivato con la legge finanziaria di
quell'anno), guadagnava ora un altro biennio di
sopravvivenza l'agevolazione concessa agli esercenti
di impianti di distribuzione di carburante per
favorire la ristrutturazione della rete (articolo1,
comma 8). Anche per i periodi di imposta 2009,
dunque, i benzinai potranno usufruire di una
riduzione forfetaria dal reddito di impresa
,commisurata all'ammontare lordo dei ricavi relativi
all'attività di cessione di carburante: 1,1% per i
ricavi fino a 1.032.913,80 euro; 0,6% per i ricavi
oltre 1.032.913,80 euro fino a 2.065.827,60 euro;
per i ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
Nuovi importi 2010 per gli assegni familiari
L'Inps, con circolare n°2 dell'11 gennaio 2010, ha
comunicato i nuovi importi relativi agli assegni al
nucleo familiare e quote di maggiorazione pensione
per l'anno 2010, sia in riferimento ai
relativi limiti sia ai fini della cessazione o
della riduzione degli stessi. Gli importi delle
prestazioni risultano, adesso, come di seguito
esposto:8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori
diretti, coloni, mezzadri, e piccoli coltivatori
diretti per i figli; 10,21 euro mensili spettanti ai
pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi per il coniuge ed i figli. Contestualmente
l'Inps ha reso noto che i nuovi limiti di reddito
familiare da considerarsi ai fini dell'eventuale
cessazione o della riduzione degli assegni familiari
e delle quote di maggiorazione pensione sono stati
rivalutati in ragione del tasso d'inflazione
programmato, che per l'anno 2009 è stato pari a 1,5
punti percentuali.I limiti di reddito mensili da
considerare ai fini del riconoscimento del diritto
agli assegni familiari per l'anno 2010 risultano
così fissati: 649,19 euro per il coniuge, per un
genitore o per ciascun figlio ovvero equiparato;
1136,08 euro per due genitori.
L'indennità di accompagnamento
L'indennità di accompagnamento, o assegno di
accompagnamento, è un sostegno economico statale
pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone
che non possono compiere gli atti quotidiani della
vita, non deambulanti, che hanno bisogno di
assistenza continuativa e che non siano ricoverati
gratuitamente presso strutture pubbliche per più di
un mese. Per avere diritto a questa indennità, non
collegata a limiti di reddito o alla composizione
del nucleo familiare, il certificato di invalidità
deve quindi avere indicato il codice 05 o
06.L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari
a 472,04 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e
viene aggiornato ogni anno dal Ministero
dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre
indennità simili (è possibile scegliere il sussidio
più conveniente), non è subordinata a limiti di
reddito o di età, non è reversibile, non è
incompatibile con lo svolgimento di attività
lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a
pagamento in strutture residenziali. La sussistenza
dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture
residenziali oppure l’essere ricoverato
gratuitamente o a pagamento deve essere
auto-dichiarata ogni anno, attraverso
un’autocertificazione sul modello prestampato
ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello
deve essere restituito compilato entro il 31 marzo
di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al
proprio Comune o alla Prefettura. In caso di
ricovero a pagamento, è necessario allegare al
modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il
nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e
l’ammontare della retta pagata.L'indennità di
accompagnamento spetta anche ai ciechi assoluti. Per
queste persone l'importo è maggiorato a 755,61 euro
mensili alle persone che sono sottoposte a
chemioterapia o a altre terapie in regime di day
hospital e che non possono recarsi da sole
all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero
1705 del 1999) ai bambini minorenni, incapaci di
camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi
di assistenza continua (sentenza della Corte di
Cassazione numero 1377 del 2003) alle persone
affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di
Down alle persone affette da epilessia, sia a coloro
che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che
abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi
di assenza".L'indennità, invece, non spetta se
l'assistenza non ha carattere continuo ma è
finalizzata ad una emergenza temporanea. Per
richiedere il riconoscimento di invalidità e
l'indennità è necessario presentare una domanda alla
Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl
di residenza allegando il certificato di residenza o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, il
Codice fiscale, il certificato del medico curante,
che deve riportare la nota "Persona che necessita di
assistenza continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita". Il modello della
domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni
con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le
Associazioni di categoria. Inoltre la recente
sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di
Cassazione ha ulteriormente disposto che
"l'indennità di accompagnamento, prevista quale
misura assistenziale diretta anche a sostenere il
nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur
capaci di compiere materialmente gli atti elementari
della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi),
necessitano di accompagnatore perché sono incapaci
(in ragione di gravi disturbi della sfera
intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme
avanzate di stati patologici) di rendersi conto
della portata dei singoli atti che vanno a compiere
e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono
essere compiuti".
Nuova gestione delle invalidità civili
Come già in precedenza reso noto, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 le richieste volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità,
devono essere presentate direttamente all'Inps,
secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo.
La nuova procedura prevede, infatti, che il
cittadino richieda al proprio medico di fiducia il
certificato medico attestante le patologie
invalidanti, mediante certificazione digitale: lo
stesso medico, infatti, deve essersi premurato di
chiedere presso la sede Inps di competenza
territoriale il PIN specifico per inoltrare
telematicamente all'interno della banca dati
dell'Istituto la sopra menzionata certificazione
medica, che va redatta inserendo obbligatoriamente i
codici della diagnosi secondo la codifica ICD9; in
ogni caso, è da tenere ben presente che tale
CERTIFICATO MEDICO HA VALIDITA' PARI A 30 GIORNI
DALLA DATA DI ACQUISIZIONE.
Dopo aver inoltrato il certificato medico on line,
il medico dovrà stampare lo stesso certificato e la
ricevuta, consegnando questi ultimi al paziente
richiedente; sia il certificato che la ricevuta
hanno impresso un codice univoco, che va utilizzato
al momento dell'inoltro della domanda, al fine di
abbinare quest'ultima al certificato medico già
presente all'interno del database Inps.
Un'importante novità consiste nel poter
eventualmente ricevere automaticamente, al momento
dell'invio della domanda, la comunicazione
dell'invito a visita presso l'ASL di appartenenza;
contestualmente, il cittadino interessato potrà
modificare la data di visita prefissata secondo le
proprie esigenze per un numero limitato di volte ed
entro un limite temporale definito.
Qualora non sia possibile ricevere immediatamente
l'invito a visita gli operatori dovranno rilasciare
una comunicazione all'interno della quale si
specifica che l'assitito verrà successivamente
chiamato a visita direttamente da parte dell'Asl.
Nell'area software gli operatori potranno scaricare
l'applicazione off line da utilizzare, in attesa
della procedura integrata, per l'inoltro delle
domande di invalidità di cui all'oggetto.
Rinnovo pensioni 2010
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero del Lavoro, ha stabilito,
mediante decreto n°132 del 19 novembre 2009, che
l'aumento dovuto per perequazione automatica sulle
pensioni debba essere, in via previsionale, pari a
0,7 punti percentuali per l'anno 2010: lo comunica
l'Inps con circolare n°132 del 29 dicembre 2009.
Contestualmente, è adesso noto che il valore
definitivo della perequazione automatica delle
pensioni per l'anno 2010 sia pari a 3,2 punti
percentuali: si rammenta che, come da decreto del 20
novembre 2008, l'aumento previsionale per l'anno
2009 era stato posto in 3,3 punti percentuali; tale
differenza dello 0,1 % comporterà, durante le
operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno
2010, un recupero delle somme sulle prossime rate
pensionistiche relative ai mesi di gennaio e
febbraio (per i recuperi di importo inferiore a sei
euro gli enti di previdenza effettueranno la
trattenuta unicamente sulla rata di gennaio 2010).
In materia, si sottolinea che, secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6 della legge n°127
del 2007, "per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni è applicato, per il
triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento";
contrariamente, per gli importi di pensione
superiori cinque volte il trattamento minimo, la
perequazione automatica verrà effettuata nella
misura del 75 per cento.
Finanziaria 2010: le principali novità
Il Senato della Repubblica, con comunicato del 22
dicembre scorso, ha reso nota l'approvazione
definitiva della legge Finanziaria 2010. Ecco, di
seguito, le principali novità introdotte:
Nuove condizioni per l'erogazione dell'una tantum ai
collaboratori a progetto: per i soggetti con unica
posizione assicurativa presso la Gestione separata,
che perderanno il loro lavoro durante l'anno 2010,
l'una tantum di cui sopra aumenta dal 20 al 30 per
cento del reddito percepito durante l'anno fiscale
precedente sino ad un tetto massimo di 40.000 euro,
qualora abbiano operato in regime di monocommittenza
ed abbiano percepito un reddito non inferiore a
5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, a
condizione che nell'anno 2010 sia stata versata
almeno una mensilità ed almeno tre durante il 2009 e
che siano senza contratti di lavoro da almeno due
mesi;
Estensione dell'utilizzo dei voucher, che potranno
essere utilizzati anche dagli Enti locali, le scuole
e le università, nonchè durante i sabati e le
domeniche e tutti i periodi di vacanza per
prestazioni rese da giovani con meno di venticinque
anni d'età, a condizione che questi ultimi siano
iscritti presso un'istituzione scolastica di
qualsiasi ordine e grado, ovvero durante qualsiasi
periodo dell'anno se studenti universitari;
Ripristino del contratto di somministrazione a tempo
indeterminato, secondo l'articolo 20 del decreto
legislativo n°276 del 2003, con possibilità di
stipula nei settori pubblici e privati per
l'esecuzione di servizi di cura ed assistenza alla
persona;
Aumento dei contributi alle agenzie di lavoro di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n°276
del 10 settembre 2003, nei limiti di spesa, per
l'anno 2010, di 65 milioni di euro;
In via sperimentale per l'anno 2010, ai datori di
lavoro che assumono lavoratori con almeno 50 anni
d'età anagrafica che percepiscono l'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti ordinari è
riconosciuta la riduzione contributiva prevista
dall'aticolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9
della legge n°223 del 23 luglio 1991;
Concessione di un incentivo pari ad 800 euro per
ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene
assunto con contratto a tempo determinato di durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione di
somministrazione del lavoro e dei lavori con
contratto intermittente;
Concessione di un incentivo pari a 1.200 euro per
ogni lavoratore oggetto di intermediazione assunto
con contratto a tempo indeterminato o con contratto
a termine di durata non inferiore a due anni, con
esclusione di somministrazione del lavoro e dei
lavori con contratto intermittente;
Un incentivo compreso tra 2.500 e 5.000 euro per
l'assunzione a tempo indeterminato, di inserimento
al lavoro o a termine non inferiore ad un anno, dei
lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali di
collocamento;
Inserito il decreto legislativo n°168 del 2009
all'interno del pacchetto finanziario, che ha
disposto il differimento di 20 punti percentuali
nell'acconto Irpef di novembre 2009;
Per gli Enti locali, disposta la riduzione del 20%
dei consiglieri comunali e definizione di un tetto
massimo di assessori comunali e provinciali;
Per l'editoria, ridotti i finanziamenti nei
confronti di testate giornalistiche che risultano
essere organi di partiti politici.
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