La Voce del Longano

Notizie Sindacali

 

Home Page

 

 

Invalidi psichici, non vale la legge sui contratti a termine

Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Scaduto il contratto a termine, la persona invalida chiedeva al giudice di dichiarare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda ha vinto il ricorso: non si applica la legge 368 del 2001. La Corte di Cassazione ha stabilito che nel contratto a termine per l’assunzione di un invalido psichico non si applicano le disposizioni limitative previste dalla legge n. 368 del 2001, stante la specialità del rapporto, istituito in base alla legge n. 68 del 1999 (Cass. 31 maggio 2010, n. 13285). Nel mese di febbraio del 2002 una società assumeva a tempo determinato un lavoratore con disagio mentale nel quadro di una convenzione con la pubblica amministrazione. Scaduto il contratto, la persona invalida chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, in quanto nella lettera di assunzione non erano state indicate le specifiche ragioni dell’apposizione del termine, in violazione dell’articolo 1 del dlgs n. 368 del 2001 sui contratti a tempo determinato. Il tribunale rigettava la domanda, ma la decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello, che dichiarava l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti. L’azienda proponeva per tutta risposta ricorso per Cassazione. Chiamata in causa, la Suprema Corte accoglieva la domanda. Nel caso di assunzione a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica convenzione stipulata con la pubblica amministrazione, affermava la Cassazione, non è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. La nuova disciplina sul collocamento degi invalidi, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, si propone l’obiettivo dell’inserimento e dell’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Tale finalità è perseguita attraverso una serie di strumenti, che vanno dall’obbligo di assunzione nell’ambito di definite quote di riserva alla predisposizione nei confronti dei datori di lavoro di forme di incentivazione di tali assunzioni. Non solo. Tra gli strumenti deputati al perseguimento delle finalità indicate vi è anche la stipulazione di convenzioni tra datore di lavoro e uffici pubblici competenti, contenenti un programma volto al conseguimento degli obbiettivi occupazionali cui la disciplina di legge è mirata, attraverso la previsione di assunzioni che una società si impegna a effettuare, in particolare nei riguardi dei soggetti affetti da particolari inabilità. Tra le possibili modalità di assunzione vi è tra l’altro l’assunzione con contratto di lavoro a termine. Una tale normativa, secondo la Corte di Cassazione, è qualificabile come speciale e quindi prevalente, rispetto a quella generale relativa alla costituzione di un normale rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi che anche la stipula del contratto a termine costituisca un’ipotesi speciale rispetto a quelle generali in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. In tale contesto, la possibile previsione nella convenzione della stipulazione di un contratto di lavoro a termine, assolve alla funzione di individuazione della forma di assunzione più adatta, in un determinato momento al tipo di inabilità e di disagio dell’invalido, nonché di promuovere presso il datore di lavoro l’assunzione di personale invalido anche con particolari problemi d’inserimento lavorativo. Non è quindi in linea con il perseguimento di tali finalità ritenere applicabile all’assunzione di un disabile, che avvenga secondo l’articolo 11 della legge n.68/99, la disciplina generale delle causali giustificative del contratto a tempo determinato.

 

Inps: al via la convenzione per le detrazioni dei pensionati

L’accordo stipulato con i Caf e i professionisti abilitati alla trasmissione ha validità per il biennio 2010 – 2011. Partono le convenzioni dell’Inps con Caf e professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati per l’attribuzione delle detrazioni d’imposta previste per familiari a carico e tipologia di reddito (articoli 12 e 13 del Tuir). A stabilirlo, per il biennio 2010 - 2011, la circolare n. 90 del 6 luglio emessa dall’Inps, con cui vengono fissate le modalità di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni. I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di acquisire annualmente, o nel momento in cui si determina una variazione della situazione preesistente, la dichiarazione, resa dal pensionato, relativa alle detrazioni d’imposta e di provvedere alla trasmissione all’Istituto di previdenza. Le detrazioni, infatti, vengono riconosciute se chi ne ha diritto dichiara ogni anno, in un apposito modulo, la persistenza delle condizioni di spettanza, il codice fiscale di coloro per i quali si usufruisce delle detrazioni e l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La circolare dà indicazioni su come e con quali associazioni professionali sia possibile attivare le convenzioni sia a livello centrale sia, per le direzioni provinciali e sub provinciali, da parte dei direttori di sede. A livello centrale, le associazioni riconosciute per questa attività sono il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, l’Istituto nazionale dei revisori contabili e l’Associazione nazionale dei commercialisti e, per i consulenti tributari, l’Ancit, l’Ancot l’Int e la Lapet.

I singoli professionisti, appartenenti a queste associazioni e in possesso dei necessari requisiti, che vogliono inserire il proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, potranno stipulare singole convenzioni presso le sedi Inps territorialmente competenti. Sono richiesti i seguenti requisiti:

abilitazione alla certificazione del reddito

iscrizione al registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” presso il sito dell’Agenzia delle Entrate

possesso del certificato digitale valido rilasciato dalle Entrate tramite il canale “Entratel”.

Il certificato digitale che il professionista dichiara, in sede di stipula della convenzione, di possedere è l’unico che garantirà l’autenticazione per l’accesso al sistema di trasmissione; chi attiva l’accordo, ha l’obbligo di verificarne la validità. Nel caso di studi associati di professionisti, la convenzione va avviata dal rappresentante dello studio con il proprio certificato “Entratel e i professionisti associati possono richiedere l’aggiunta delle autorizzazioni alla convenzione presentando i propri certificati “Entratel”. Al termine della procedura verrà data copia della convenzione sottoscritta al professionista interessato che da quel momento collegandosi sul sito dell’Inps alla sezione, “Servizi online”→“Per tipologia di utente”→”Servizi in convenzione”→”Accesso ai servizi in convenzione”, potrà procedere alla scarico e all’istallazione del programma che permette la trasmissione delle dichiarazioni. L’Inps, infine, ricorda che il professionista firmatario dovrà applicare una marca da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate dell’originale della convenzione, che verrà custodito presso la struttura dell’istituto di previdenza.

 

Certificati di malattia on line

Se n'è discusso tanto, adesso è un obbligo normativo: i certificati medici di malattia per i lavoratori del settore privato vanno inviati telematicamente all'Inps, così come già avviene per i lavoratori pubblici da qualche mese a questa parte. Le specifiche dell'orientamento di cui all'oggetto sono state fornite dall'Inps che, con la circolare n°60 del 16 aprile 2010, ha appunto comunicato la novità qui discussa, ovvero che dallo scorso 3 aprile i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere via internet, per il tramite del SAC, i certificati. Ecco, di seguito, ciò che la nuova normativa prevede: i medici certificatori devono adesso acquisire ed inviare i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale provvede ad inoltrarli all’Inps: tali certificati possono essere annullati entro il giorno successivo alla data di rilascio, nonchè rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC; dopo aver effettuato l'invio all'Inps, il SAC restituisce al medico coinvolto un numero identificativo, da utilizzare per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore; l’Inps, sulla base delle informazioni presenti all'interno della propria banca dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua il datore di lavoro dell'intestatario del certificato di malattia: da questo deriva che tramite i servizi web Inps i datori di lavoro possono consultare e stampare gli attestati; mediante il portale Inps i lavoratori, a loro volta, possono consultare i certificati; il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps non è piu tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato. E' comunque previsto un periodo di transizione, dalla durata di tre mesi, durante i quali i medici potranno continuare a rilasciare i certificati di cui sopra in forma cartacea.

 

VALE PIU' A LUNGO LA TESSERA SANITARIA

Per effetto di un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio scorso, le tessere sanitarie rilasciate da ora in poi resteranno valide 6 anni, con un anno di vita in più rispetto a quelle emesse finora. La tessera, nazionale o regionale, la cui scadenza è riportata sia sul fronte sia sul retro, sarà automaticamente rimessa prima del termine di validità, senza che il cittadino ne debba fare richiesta. Indipendentemente dalla scadenza,una nuova tessera sanitaria sarà inviata al cittadino in di variazione dei dati anagrafici o in seguito a una richiesta di duplicato (per smarrimento, furto o deterioramento) presentata alla propria ASL o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

 

BOX E CANTINE UNA TANTUM TASSE DI REGISTRO E CATASTALI

Risolta positivamente una questione controversa in merito alla tassazione dei trasferimenti di abitazioni soggetti ad Iva e comprendenti più pertinenze, che dava luogo a comportamenti difformi degli uffici. Alcuni di questi, infatti, erano soliti applicare altrettante imposte di registro, ipotecaria e catastale per ciascuna pertinenza, dando luogo ad un contenzioso nel quale l'amministrazione risultava spesso perdente. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, gli atti soggetti ad iva che comportano la cessione di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze come garage, box, posti macchina e le imposte di registro ipotecaria e catastale si devono applicare una sola volta e in misura fissa indipendentemente dal numero di immobili pertinenziali trasferiti e dalla diversa aliquota iva applicabile a ciascuno di questi. L'agevolazione è valida, naturalmente, a patto che acquirente e venditore siano sempre gli stessi. In particolare, per quanto riguarda l'imposta di registro il tributo deve trovare applicazione una tantum nella misura fissa di 168 euro per il trasferimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da parte dell'impresa. E' il caso, ad esempio, della vendita dello stesso acquirente di una casa con due box. Il discorsosi ripropone negli stessi termini anche per le imposte ipotecaria e catastale, applicabili ciascuna una sola volta. Seguendo queste indicazioni, gli uffici delle Entrate dovranno riesaminare le controversie in corso, abbandonando la pretesa tributaria nei casi previsti.

 

I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AGEVOLAZIONI ANCORA PER UN ANNO

Introdotta per la prima volta nel 1998 e successivamente prorogata nel tempo (il precedente slittamento, fino al 2008, era arrivato con la legge finanziaria di quell'anno), guadagnava ora un altro biennio di sopravvivenza l'agevolazione concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per favorire la ristrutturazione della rete (articolo1, comma 8). Anche per i periodi di imposta 2009, dunque, i benzinai potranno usufruire di una riduzione forfetaria dal reddito di impresa ,commisurata all'ammontare lordo dei ricavi relativi all'attività di cessione di carburante: 1,1% per i ricavi fino a 1.032.913,80 euro; 0,6% per i ricavi oltre 1.032.913,80 euro fino a 2.065.827,60 euro; per i ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

 

Nuovi importi 2010 per gli assegni familiari

L'Inps, con circolare n°2 dell'11 gennaio 2010, ha comunicato i nuovi importi relativi agli assegni al nucleo familiare e quote di maggiorazione pensione per l'anno 2010, sia in riferimento ai relativi limiti sia ai fini della cessazione  o della riduzione degli stessi. Gli importi delle prestazioni risultano, adesso, come di seguito esposto:8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e piccoli coltivatori diretti per i figli; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge ed i figli. Contestualmente l'Inps ha reso noto che i nuovi limiti di reddito familiare da considerarsi ai fini dell'eventuale cessazione o della riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensione sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato, che per l'anno 2009 è stato pari a 1,5 punti percentuali.I limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2010 risultano così fissati: 649,19 euro per il coniuge, per un genitore o per ciascun figlio ovvero equiparato; 1136,08 euro per due genitori.

 

L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 472,04 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.L'indennità di accompagnamento spetta anche ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 755,61 euro mensili alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999) ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003) alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".L'indennità, invece, non spetta se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea. Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria. Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

 

Nuova gestione delle invalidità civili

Come già in precedenza reso noto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le richieste volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere presentate direttamente all'Inps, secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo.

La nuova procedura prevede, infatti, che il cittadino richieda al proprio medico di fiducia il certificato medico attestante le patologie invalidanti, mediante certificazione digitale: lo stesso medico, infatti, deve essersi premurato di chiedere presso la sede Inps di competenza territoriale il PIN specifico per inoltrare telematicamente all'interno della banca dati dell'Istituto la sopra menzionata certificazione medica, che va redatta inserendo obbligatoriamente i codici della diagnosi secondo la codifica ICD9; in ogni caso, è da tenere ben presente che tale CERTIFICATO MEDICO HA VALIDITA' PARI A 30 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISIZIONE.

Dopo aver inoltrato il certificato medico on line, il medico dovrà stampare lo stesso certificato e la ricevuta, consegnando questi ultimi al paziente richiedente; sia il certificato che la ricevuta hanno impresso un codice univoco, che va utilizzato al momento dell'inoltro della domanda, al fine di abbinare quest'ultima al certificato medico già presente all'interno del database Inps.

Un'importante novità consiste nel poter eventualmente ricevere automaticamente, al momento dell'invio della domanda, la comunicazione dell'invito a visita presso l'ASL di appartenenza; contestualmente, il cittadino interessato potrà modificare la data di visita prefissata secondo le proprie esigenze per un numero limitato di volte ed entro un limite temporale definito.

Qualora non sia possibile ricevere immediatamente l'invito a visita gli operatori dovranno rilasciare una comunicazione all'interno della quale si specifica che l'assitito verrà successivamente chiamato a visita direttamente da parte dell'Asl.

Nell'area software gli operatori potranno scaricare l'applicazione off line da utilizzare, in attesa della procedura integrata, per l'inoltro delle domande di invalidità di cui all'oggetto.

 

Rinnovo pensioni 2010

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha stabilito, mediante decreto n°132 del 19 novembre 2009, che l'aumento dovuto per perequazione automatica sulle pensioni debba essere, in via previsionale, pari a 0,7 punti percentuali per l'anno 2010: lo comunica l'Inps con circolare n°132 del 29 dicembre 2009. Contestualmente, è adesso noto che il valore definitivo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2010 sia pari a 3,2 punti percentuali: si rammenta che, come da decreto del 20 novembre 2008, l'aumento previsionale per l'anno 2009 era stato posto in 3,3 punti percentuali; tale differenza dello 0,1 % comporterà, durante le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2010, un recupero delle somme sulle prossime rate pensionistiche relative ai mesi di gennaio e febbraio (per i recuperi di importo inferiore a sei euro gli enti di previdenza effettueranno la trattenuta unicamente sulla rata di gennaio 2010). In materia, si sottolinea che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 della legge n°127 del 2007, "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"; contrariamente, per gli importi di pensione superiori cinque volte il trattamento minimo, la perequazione automatica verrà effettuata nella misura del 75 per cento.

 

Finanziaria 2010: le principali novità

Il Senato della Repubblica, con comunicato del 22 dicembre scorso, ha reso nota l'approvazione definitiva della legge Finanziaria 2010. Ecco, di seguito, le principali novità introdotte:

Nuove condizioni per l'erogazione dell'una tantum ai collaboratori a progetto: per i soggetti con unica posizione assicurativa presso la Gestione separata, che perderanno il loro lavoro durante l'anno 2010, l'una tantum di cui sopra aumenta dal 20 al 30 per cento del reddito percepito durante l'anno fiscale precedente sino ad un tetto massimo di 40.000 euro, qualora abbiano operato in regime di monocommittenza ed abbiano percepito un reddito non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, a condizione che nell'anno 2010 sia stata versata almeno una mensilità ed almeno tre durante il 2009 e che siano senza contratti di lavoro da almeno due mesi;

Estensione dell'utilizzo dei voucher, che potranno essere utilizzati anche dagli Enti locali, le scuole e le università, nonchè durante i sabati e le domeniche e tutti i periodi di vacanza per prestazioni rese da giovani con meno di venticinque anni d'età, a condizione che questi ultimi siano iscritti presso un'istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, ovvero durante qualsiasi periodo dell'anno se studenti universitari;

Ripristino del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, secondo l'articolo 20 del decreto legislativo n°276 del 2003, con possibilità di stipula nei settori pubblici e privati per l'esecuzione di servizi di cura ed assistenza alla persona;

Aumento dei contributi alle agenzie di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n°276 del 10 settembre 2003, nei limiti di spesa, per l'anno 2010, di 65 milioni di euro;

In via sperimentale per l'anno 2010, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con almeno 50 anni d'età anagrafica che percepiscono l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari è riconosciuta la riduzione contributiva prevista dall'aticolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n°223 del 23 luglio 1991;

Concessione di un incentivo pari ad 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo determinato di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione di somministrazione del lavoro e dei lavori con contratto intermittente;

Concessione di un incentivo pari a 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione di somministrazione del lavoro e dei lavori con contratto intermittente;

Un incentivo compreso tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore ad un anno, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali di collocamento;

Inserito il decreto legislativo n°168 del 2009 all'interno del pacchetto finanziario, che ha disposto il differimento di 20 punti percentuali nell'acconto Irpef di novembre 2009;

Per gli Enti locali, disposta la riduzione del 20% dei consiglieri comunali e definizione di un tetto massimo di assessori comunali e provinciali;

Per l'editoria, ridotti i finanziamenti nei confronti di testate giornalistiche che risultano essere organi di partiti politici.

 

 

 

 

Home Page

 

 Free counters!

 

Classifica di siti - Iscrivete il vostro!

Ultimo Aggiornamento 10/08/2010

Barcellona Pozzo di Gotto

Notizie Sindacali